Ordinanza
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Art. 21 Estradizione semplificata 17
L’autorizzazione per l’estradizione semplificata deve contenere un rinvio alle condizioni enumerate nell’articolo 38 della legge. 17Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). |