Ordinanza
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Art. 30 Notificazione diretta 26
1 I documenti destinati a persone domiciliate in Svizzera, che non sono oggetto di procedimento penale all’estero, possono essere notificati direttamente per posta al destinatario; sono fatti salvi gli ordini di comparizione. 2 I documenti inerenti a cause penali per contravvenzioni a norme della circolazione stradale possono essere notificati direttamente per posta al destinatario in Svizzera. 26Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). |