Ordinanza
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Art. 34a Esecuzione di decisioni dell’Ufficio federale 28
Qualora decida l’entrata in materia (art. 80adella legge) in virtù dell’articolo 79adella legge, l’Ufficio federale designa l’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda. 28Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). |