Ordinanza
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Art. 35 Assistenza tra gli organi della polizia
1 ...29 2 Le competenti autorità di polizia corrispondono con l’estero per mezzo dell’Ufficio centrale nazionale Interpol a Berna. In tale ambito si attengono agli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC-Interpol)30. Nei casi urgenti, nei casi di poca importanza, nei casi di contravvenzioni a norme della circolazione stradale o nell’ambito del traffico frontaliero possono essere fatte eccezioni.31 29Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). 30RS366.1 31Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). |