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Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
Art. 37Documenti ufficiali esteri
I documenti ufficiali dello Stato che ha chiesto alla Svizzera di assumere il perseguimento penale sono equiparati, nel procedimento penale, a quelli svizzeri corrispondenti.