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Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
Art. 38Esecuzione in caso di reato commesso in Svizzera
La decisione penale estera di condanna, se pronunciata per più reati di cui alcuni commessi in Svizzera, può essere eseguita in Svizzera qualora:
a.
sia stata inflitta una pena cumulativa o
b.
la Svizzera abbia chiesto all’altro Stato di assumere il perseguimento penale.