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Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
Art. 4Procedura in caso di giurisdizione penale federale
Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un’autorità cantonale (art. 18 della LF del 15 giu. 19347 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all’Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d’«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.8
2 La proposta di delega all’estero del perseguimento penale o dell’esecuzione (parti quarta e quinta della legge) è fatta dal procuratore generale della Confederazione.
3 L’esecuzione delle domande estere d’«altra assistenza» (parte terza della legge) è decisa dalle autorità cantonali d’intesa con il Ministero pubblico della Confederazione.
4 L’accettazione delle domande estere d’assunzione del perseguimento penale o d’assunzione dell’esecuzione è decisa dall’Ufficio federale d’intesa con il Ministero pubblico della Confederazione.
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20033669).