Ordinanza
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Art. 41 Utilizzazione di stabilimenti svizzeri da parte estera
1 L’utilizzazione di uno stabilimento svizzero (art. 99 della legge) è subordinata all’autorizzazione della competente autorità del Cantone che lo dirige. L’autorizzazione può essere generale o limitata al singolo caso. 2 Il presupposto dell’impossibilità per lo Stato estero di eseguire da sé la sanzione è adempito quando sul suo territorio non vi è uno stabilimento conforme alle esigenze dell’esecuzione. 3 La competenza per la liberazione condizionale, a titolo di prova o definitiva, per il ricollocamento nello stabilimento e per l’interruzione dell’esecuzione spetta alle autorità dello Stato che ha disposto il collocamento. 4 La consegna del condannato alle autorità svizzere avviene alla frontiera. Simultaneamente, queste si fanno consegnare un esemplare completo, provvisto dell’attestazione della forza di cosa giudicata, della decisione in virtù della quale il condannato è collocato nello stabilimento svizzero. 5 Se il condannato evade, le autorità del Cantone in cui si trova lo stabilimento prendono i provvedimenti immediatamente necessari per la cattura in Svizzera e ne informano le autorità estere che avevano disposto il collocamento. 6 Le spese dell’esecuzione sono a carico dello Stato che ha disposto il collocamento. |