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Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
Art. 43Trattazione della domanda da parte dell’Ufficio federale
1 Se la sanzione inflitta all’estero eccede il massimo previsto dal diritto svizzero od è manifestamente più severa di quella usuale in casi dello stesso genere, l’Ufficio federale può proporre allo Stato richiedente che la Svizzera assuma il perseguimento penale in vece dell’esecuzione.
2 Se non accoglie la domanda o se il giudice nega l’esecutività della decisione penale, l’Ufficio federale esamina se siano adempite le condizioni per l’assunzione del perseguimento penale giusta la parte quarta della legge. Se tale è il caso, propone allo Stato richiedente, allorché gli comunica la non accettazione della domanda o la revoca dell’accettazione, di chiedere, in vece dell’esecuzione, l’assunzione del perseguimento penale.
3 Se il giudice accerta che le condizioni legali per l’esecuzione non sono adempite per tutti i reati oggetto della condanna, l’Ufficio federale invita lo Stato richiedente ad indicare quale parte della sanzione si riferisce ai reati per i quali dette condizioni sono invece adempite.