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Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
Art. 44Determinazione della sanzione da eseguire
1 Se dichiara esecutiva la decisione (art. 106 della legge), il giudice determina quale sanzione del diritto svizzero corrisponda il meglio a quella pronunciata all’estero e, se del caso, converte la multa in franchi svizzeri secondo il corso del giorno.
2 Due esemplari completi della decisione d’exequatur cresciuta in giudicato sono notificati all’ Ufficio federale.