Ordinanza
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Art. 45 Esecuzione della sanzione
1 Le autorità cantonali competenti annunciano l’inizio dell’esecuzione all’Ufficio federale. 2 Terminata l’esecuzione, le autorità competenti inviano un’attestazione d’esecuzione all’Ufficio federale, il quale la trasmette allo Stato richiedente. |