del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
1 Le autorità cantonali competenti annunciano l’inizio dell’esecuzione all’Ufficio federale.
2 Terminata l’esecuzione, le autorità competenti inviano un’attestazione d’esecuzione all’Ufficio federale, il quale la trasmette allo Stato richiedente.