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Art. 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dell'ospedale
Se vuole cambiare il medico, il dentista, il chiropratico o l'ospedale da lui scelti, l'assicurato deve informare immediatamente l'assicuratore. 1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |