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Art. 58 Rimborso delle spese
1L'assicuratore rimborsa all'assicurato o ai suoi superstiti le necessarie spese di viaggio, di vitto e alloggio per gli accertamenti richiesti, la perdita di guadagno nell'ambito del guadagno assicurato, come pure le spese per i documenti redatti su richiesta dell'assicuratore stesso. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |