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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 27Trattenute in caso di ricovero in un ospedale
1 La trattenuta sull’indennità giornaliera per le spese di sostentamento negli stabilimenti di cura ammonta al:
a.
20 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 20 franchi per le persone sole senza obblighi di mantenimento o d’assistenza;
b.
10 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 10 franchi, per le persone sposate e per quelle sole con obblighi di mantenimento o d’assistenza, con riserva del capoverso 2.
2 Non v’è alcuna trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o in corso di formazione.