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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 35Indennità unica in capitale
1 L’ammontare dell’indennità unica corrisponde alla somma delle rate di una rendita, il cui importo e la cui durata sono determinati giusta la gravità e l’evoluzione del danno e lo stato di salute dell’assicurato all’epoca in cui detta indennità viene concessa e in previsione del ristabilimento della capacità lucrativa.
2 L’indennità unica può essere assegnata anche in caso di revisione della rendita.