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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 49Pericoli straordinari
1 Qualsiasi prestazione assicurativa è rifiutata in caso d’infortuni non professionali occorsi durante
a.
il servizio militare all’estero;
b.
la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo.
2 Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d’infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:
a.
partecipare a risse e baruffe, salvo l’assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b.
pericoli cui l’assicurato si espone provocando altrui violentemente;