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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 62Pagamento delle rendite
1 Gli ordini di pagamento per le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono trasmessi al più tardi il primo giorno feriale del mese per il quale è dovuta la prestazione.118
2 Se l’ammontare della rendita per i superstiti non può essere fissato entro un mese dalla morte dell’assicurato, l’assicuratore effettua, se necessario, prestazioni provvisorie, compensate con la rendita definitiva.
3 Gli assicuratori possono verificare se il beneficiario è ancora vivente e interrompere il versamento delle prestazioni se non ottengono il relativo certificato.
4 Se il beneficiario di una rendita d’invalidità è scomparso qualora si trovava in un grande pericolo di morte, oppure è assente da molto tempo senza dare notizie di sé e l’AVS non versa rendite per i superstiti, gli assicuratori possono pagare la rendita d’invalidità al coniuge e ai figli durante al massimo due anni.
118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).