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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 10Altre lesioni corporali
L’assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali occorsegli durante un esame medico ordinato dall’assicuratore o reso necessario da altre circostanze.