Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 102Obbligo alle prestazioni in caso di malattia professionale
1 Se malattie professionali sono state contratte in più aziende assicurate presso differenti assicuratori, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore dell’azienda nella quale l’assicurato era occupato all’epoca in cui la sua salute è stata messa in pericolo per l’ultima volta.
2 Se le prestazioni sono versate per pneumoconiosi o lesioni da tumore dell’udito, gli altri assicuratori interessati devono restituire all’assicuratore tenuto alle prestazioni una parte di quest’ultime. La loro parte è calcolata in rapporto alla durata d’esposizione al pericolo presso ognuno dei differenti datori di lavoro rispetto a quella totale d’esposizione.