Ordinanza
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Art. 105 Statistiche uniformi
1 D’intesa con gli assicuratori, il DFI emana regole concernenti l’allestimento di statistiche uniformi ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 della legge.180 2 Le statistiche per le basi attuariali devono segnatamente concernere:
3 Per ottenere dati sul calcolo dei premi, gli assicuratori allestiscono una statistica annua dei rischi secondo le aziende o i tipi d’azienda, le classi del tariffario dei premi e le branche assicurative ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 della legge.181 4 Per ottenere i dati inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali, gli assicuratori devono allestire statistiche sulle cause degli infortuni professionali, delle malattie professionali come pure degli infortuni non professionali. 5 Gli assicuratori mettono a disposizione dell’UFSP di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni in base all’ordinanza del 15 agosto 1994182 sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni, provenienti dai documenti relativi agli infortuni e concernenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici importanti circa gli infortunati. I dettagli sono regolati nell’allegato all’ordinanza del 30 giugno 1993183 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.184 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1740). |