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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 128Prestazioni in caso d’infortunio e malattia 229
1 Se un assicurato infortunato si ammala in un ospedale, l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a versare, per la durata del trattamento ospedaliero dei postumi dell’infortunio, le spese di cura, il rimborso delle spese e le indennità giornaliere per tutto il danno alla salute. Lʼassicuratore-malattie versa, a titolo sussidiario, le indennità giornaliere purché non vi sia sovrassicurazione.
2 Se un assicurato malato s’infortuna in un ospedale, l’assicuratore-malattie fornisce, per la durata del trattamento ospedaliero, le prestazioni assicurate per tutto il danno alla salute. Lʼassicuratore contro gli infortuni è liberato dallʼobbligo di versare prestazioni per lʼimporto pari a quello dellʼassicuratore-malattie.
229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).