Ordinanza
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Art. 132a Ammontare dell’indennità giornaliera 238
1 L’importo netto dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 17 capoverso 4 della legge comprende l’indennità di base secondo l’articolo 23 o 24ter LAI239, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali secondo l’articolo 25 LAI. 2 In aggiunta alle indennità giornaliere delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge l’assicurazione contro gli infortuni versa la prestazione per i figli di cui all’articolo 23bis LAI. 3 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità né a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’indennità giornaliera è calcolata in base al guadagno assicurato secondo l’articolo 23 capoverso 6. 4 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge l’assicurazione contro gli infortuni fornisce l’intera prestazione indipendentemente dal grado di incapacità lavorativa finché il provvedimento dell’assicurazione per l’invalidità riprende oppure potrebbe riprendere dal punto di vista medico. L’assicurazione contro gli infortuni stabilisce, d’intesa con l’organo esecutivo dell’assicurazione per l’invalidità, il momento in cui il provvedimento dell’assicurazione per l’invalidità potrebbe essere ripreso. 238 Introdotto dall’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |