Ordinanza
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Art. 132c Premi 242
1 I premi sono fissati in per mille:
2 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dell’assicurazione per l’invalidità. 3 In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, l’INSAI può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, modificare le aliquote dei premi con effetto dall’inizio di un mese civile. 4 Le modifiche delle aliquote dei premi devono essere comunicate mediante decisione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali al più tardi due mesi prima della loro applicazione. 5 L’INSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni delle persone di cui all’articolo 1acapoverso 1 lettera c della legge. 242 Introdotto dall’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |