Ordinanza
|
Art. 137 Fine dell’assicurazione
1 Il rapporto assicurativo termina:
2 Il contratto può prevedere la continuazione dell’assicurazione durante al massimo tre mesi dopo la cessazione dell’attività lucrativa. 3 Alla scadenza della durata minima del contratto, l’assicurato può disdirlo entro la fine di un anno di assicurazione, a condizione di osservare un preavviso, fissato nel contratto, che non superi i tre mesi. L’assicuratore beneficia dello stesso diritto. La disdetta deve essere in tal caso motivata per iscritto.248 4 L’assicuratore può escludere l’assicurato il quale, malgrado comminatoria scritta, non paga i premi o fa dichiarazioni inveritiere alla conclusione del contratto o in merito a un infortunio. 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |