Ordinanza
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Art. 20 Spese di salvataggio, di ricupero, di viaggio e di trasporto
1 Sono rimborsate le spese necessarie di salvataggio e di ricupero e quelle di viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico. Altre spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate quando rapporti familiari lo giustificano. 2 Dette spese, se insorgono all’estero, sono tutt’al più rimborsate fino a un quinto dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato. 3 Se il fornitore di prestazioni e l’assicuratore non raggiungono un accordo, il DFI può stabilire importi massimi per il rimborso delle spese di salvataggio e di ricupero.43 43 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |