Ordinanza
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Art. 41 Prestazioni alimentari secondo il diritto estero 87
Se in base al diritto estero l’assicurato era obbligato soltanto a versare una prestazione alimentare a un figlio naturale, questi ha diritto a una rendita per orfano, a condizione che l’obbligo risulti da una sentenza giudiziaria passata in giudicato. 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |