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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 42Orfani di padre e di madre
Se il padre e la madre muoiono in seguito a infortuni assicurati, la rendita degli orfani viene calcolata in base al guadagno assicurato del padre e della madre, la somma di questi due guadagni essendo tuttavia presa in considerazione solo fino all’importo massimo del guadagno assicurato.