Ordinanza
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Art. 70a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni 134
L’ordinanza del 3 luglio 2002135 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 56 capoverso 1 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali. 134 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |