Ordinanza
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Art. 72a Emolumenti 145
1 Le informazioni fornite dall’assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite. 2 Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969146 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 1993147 sulla protezione dei dati. 145 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). |