Art. 77 Aziende che producono, impiegano o hanno in deposito sostanze pericolose.
Sono considerati aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie pericolose ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera f della legge:149 - a.
- le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità prodotti chimici di base o elaborati, prodotti chemiotecnici, lacche, coloranti, materie infiammabili o esplosive;
- b.
- le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità sostanze nocive secondo l’articolo 14 dell’allegato 1;
- c.150
- le aziende di disinfezione, di disinfestazione, di lotta contro gli insetti nocivi e di pulizia interna di recipienti;
- d.
- le aziende che producono, trattano, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grande quantità sostanze radioattive;
- e.
- le aziende che utilizzano a scopo industriale saldatori o recipienti a pressione soggetti a controllo;
- f.
- le aziende che hanno in custodia, puliscono, riparano o approntano veicoli a motore;
- g.151
- le officine che eseguono lavori di galvanizzazione; aziende di tempra; zincherie;
- h.
- le aziende che eseguono lavori di pittura a titolo professionale;
- i.
- le lavanderie chimiche;
- k.
- le aziende di distillazione del catrame;
- l.152
- i cinema e i laboratori di riprese cinematografiche.
149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).
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