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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 78Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse
Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all’industria dei trasporti, ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge:
a.
le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria;
b.
le aziende raccordate a un’impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni.
c.
le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari;
d.
le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli;
e.
i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo;
f.
le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti;