Ordinanza
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Art. 86 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione 157
Sono compresi nel campo d’applicazione dell’articolo 66 capoverso 1 lettera p della legge anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d’assicurazione. 157 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134561). |