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Art. 107 Sorveglianza dell’esecuzione dell’obbligo assicurativo
1 I Cantoni sorvegliano l’esecuzione dell’obbligo assicurativo. Possono affidare questo controllo alle casse cantonali di compensazione AVS e, con il loro accordo, anche alle casse di compensazione professionali. I controlli devono essere fatti nei limiti previsti per il rilevamento delle persone tenute a pagare i contributi dell’AVS. 2 I Cantoni o le casse di compensazione annunciano alla cassa suppletiva all’INSAI i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato. |