Art. 38 Ammontare
1 L’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo. 2 La grande invalidità è considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. 3 La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
4 La grande invalidità è di grado esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita:
5 Qualora la grande invalidità sia solo parzialmente imputabile all’infortunio, l’assicuratore può reclamare all’AVS o all’AI l’importo dell’assegno per grandi invalidi che avrebbero dovuto versare all’assicurato se non si fosse infortunato.95 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |