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Art. 56 Collaborazione del datore di lavoro, del servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione o dell’organo esecutivo competente dell’assicurazione per l’invalidità 121
Il datore di lavoro, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione o l’organo esecutivo competente dell’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 53 capoverso 1 LAI122 deve dare all’assicuratore tutte le informazioni necessarie, tenere a disposizione i documenti atti a chiarire le circostanze dell’infortunio e permettere agli incaricati dell’assicuratore di accedere liberamente all’azienda. 121 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |