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Art. 111 Riserve 202
1 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge soddisfano le esigenze in materia di riserve ai sensi dell’articolo 90 capoverso 3 della legge se ottemperano, sotto la vigilanza della FINMA, alle esigenze sui fondi propri sancite dalla legge del 17 dicembre 2004203 sulla sorveglianza degli assicuratori. 2 Agli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera b della legge si applicano le disposizioni in materia di riserve del rispettivo ente pubblico. 3 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge devono quantificare i propri rischi e scenari rilevanti nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni secondo gli articoli 10–13 dell’ordinanza del 18 novembre 2015204 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal) e fare rapporto all’UFSP a cadenza annuale. Il DFI prende in considerazione le particolarità dell’assicurazione contro gli infortuni nell’esercizio delle competenze legislative che le disposizioni dell’OVAMal gli attribuisce. 4 LʼINSAI documenta la propria garanzia finanziaria in un rapporto annuale all’attenzione del Consiglio federale. In particolare il rapporto presenta i fondi propri disponibili computabili dellʼINSAI e i fondi propri necessari. Questi ultimi sono stabiliti con l’aiuto di un modello per quantificare i rischi e gli scenari rilevanti ai fini di futuri sviluppi in modo tale da poter coprire una prevedibile perdita eccezionale. I fondi propri computabili disponibili devono essere superiori ai fondi propri necessari. 202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |