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Art. 116 Annotazioni salariali e contabilità
1 I datori di lavoro devono annotare i salari secondo le direttive degli assicuratori. I salari dei lavoratori assicurati unicamente contro gli infortuni professionali vanno designati come tali. 2 I datori di lavoro, il cui personale è assicurato contro gli infortuni presso una cassa malati, liquidano i conti unicamente con quest’ultima. 3 I datori di lavoro devono conservare durante almeno cinque anni le annotazioni salariali, i documenti contabili che ne permettano la revisione ed altri giustificativi. Questo termine decorre dalla fine dell’anno civile per il quale sono state eseguite le ultime registrazioni. |