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Art. 117a Interessi compensativi 222
1 Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicurazione. 2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti. 3 Sulla differenza tra l’importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d’entrata presso l’assicuratore della dichiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni. 4 Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni. 5 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. 6 Il tasso degli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno. 7 Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni. 222 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). |