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Art. 118 Procedure di conteggio speciali 223
1 I datori di lavoro che conteggiano i salari secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005224 contro il lavoro nero possono effettuare i conteggi negli stessi periodi nonché secondo le stesse regole e sulla base degli stessi documenti valevoli per l’AVS. Non è riscosso il supplemento per pagamento rateale dei premi.225 2 Le casse cantonali di compensazione, d’intesa con i datori di lavoro loro affiliati e gli assicuratori, possono, contro equo indennizzo, riscuotere i premi unitamente ai contributi dell’AVS. Gli articoli 131 e 132 OAVS sono applicabili per le casse di compensazione professionali.226 223 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007373). 225 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007373). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |