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Art. 119 Premio minimo 227
Gli assicuratori possono prevedere un premio minimo di 100 franchi all’anno al massimo per ciascuna branca dell’assicurazione obbligatoria. Tale importo comprende i premi supplementari menzionati all’articolo 92 capoverso 1 della legge. 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055261). |