|
Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 234
1 Nei casi di cui all’articolo 97 capoverso 6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari.235 L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969236 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97 capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.237 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi. 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913). 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023914). 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023914). |