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Art. 131 Premi 249
1 I premi sono fissati in per mille dell’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione. 2 L’aliquota dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali è uguale per tutti i disoccupati. 3 L’aliquota dei premi è uguale per tutte le persone assicurate che partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione secondo l’articolo 91 capoverso 4 della legge. 4 In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, lʼINSAI può, di moto proprio o su richiesta dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, modificare le aliquote dei premi con effetto all’inizio di un mese civile. 5 Le modifiche delle aliquote dei premi devono essere comunicate mediante decisione all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi due mesi prima della loro applicazione. 6 LʼINSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni dei disoccupati. 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |