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Art. 132b Calcolo delle rendite 254
1 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che percepiscono un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, si considera quale guadagno assicurato per il calcolo delle rendite il reddito lavorativo su cui l’ufficio AI si è fondato per calcolare l’indennità giornaliera. 2 Per le persone di cui all’articolo 1acapoverso 1 lettera c della legge che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità né a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, si considera quale guadagno assicurato per il calcolo delle rendite, dal compimento del 20° anno d’età, un guadagno annuo del 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato e, prima del compimento del 20 anno d’età, un guadagno annuo del 10 per cento almeno. Al compimento del 20° anno d’età il guadagno annuo viene aumentato al 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato. 3 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che percepiscono una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, il guadagno assicurato di cui al capoverso 2 è ridotto della percentuale del grado d’invalidità secondo l’articolo 28a LAI255. Se è stato conseguito un guadagno ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge più elevato, questo guadagno assicurato è considerato quale base per il calcolo della rendita. 254 Introdotto dall’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |