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Art. 15 Trattamento in un ospedale 38
1 L’assicurato ha diritto al trattamento, al vitto e all’alloggio in sala comune di un ospedale (art. 68 cpv. 1) con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione e tariffale. 2 Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o, per motivi di ordine medico, un altro ospedale, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro ospedale o di quello appropriato più vicino. L’ospedale ha diritto solamente al rimborso di queste spese.39 2bis Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 2 i casi d’urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale convenzionato ai sensi del capoverso 1.40 3 L’ospedale non può domandare nessun anticipo per il trattamento in sala comune. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). Correzione del 24 gen. 2017 (RU 2017 237). 39 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 40 Introdotto dal n. III dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |