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Art. 1a Assicu razione obbligatoria in casi speciali 6
1 Le persone esercitanti un’attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione sono pure assicurate obbligatoriamente. 2 Le persone detenute in istituto penitenziario, in istituto d’internamento e collocate in casa di educazione al lavoro nonché di rieducazione sono soggette all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupate da terzi dietro compenso, fuori dell’istituto o della casa. 3 I membri di comunità religiose sono soggetti all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupati da terzi dietro compenso, fuori della comunità. 4 Sono infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli assicurati giusta i capoversi 2 e 3, occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). BGE
148 V 84 (8C_773/2020) from 9. November 2021
Regeste: Art. 15 Abs. 2 UVG; Art. 22 Abs. 4 und Art. 24 Abs. 3 UVV; Bestimmung des versicherten Verdienstes zur Bemessung der Rente eines Werkstudenten. Versicherter Verdienst von Werkstudenten. Übersicht über die Rechtsprechung (E. 4) und die im Schriftum geübte Kritik (E. 5). Eine gerichtliche Normkorrektur mittels der Figur der unechten Lücke im Sinne der Schaffung einer Sonderregel für Werkstudenten würde im vorliegenden Fall die Grenzen des institutionell Zulässigen (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 164 BV) überschreiten (E. 7.4). |