Art. 1a Assicu razione obbligatoria in casi speciali 6
1 Le persone esercitanti un’attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione sono pure assicurate obbligatoriamente. 2 Le persone detenute in istituto penitenziario, in istituto d’internamento e collocate in casa di educazione al lavoro nonché di rieducazione sono soggette all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupate da terzi dietro compenso, fuori dell’istituto o della casa. 3 I membri di comunità religiose sono soggetti all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupati da terzi dietro compenso, fuori della comunità. 4 Sono infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli assicurati giusta i capoversi 2 e 3, occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |