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Art. 21 Spese di trasporto della salma all’estero
1 Le spese risultanti all’estero per il trasporto della salma al luogo di sepoltura sono tutt’al più rimborsate fino a un quinto dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato. 2 Le spese di trasporto sono rimborsate a chi prova di averle sostenute. |