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Art. 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale
1 Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di queste persone che fanno parte della stessa economia domestica e non sono cittadini svizzeri.19 2 Se dette persone esercitano in Svizzera un’attività dipendente per conseguire un guadagno personale, per questa attività sono assicurate contro gli infortuni professionali e gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa. 3 I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, come pure gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dei posti consolari sono assicurati solo se la missione diplomatica, la missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure il posto consolare ne ha fatto richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP20), dichiarandosi disposta ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. La richiesta va sempre presentata se queste persone sono cittadini svizzeri o domiciliate in Svizzera. La domanda può anche essere presentata da un membro della missione diplomatica, della missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative nonché del posto consolare per i domestici privati e non ancora assicurati conformemente alla legge.21 4 Se una persona di cui al capoverso 3 esercita in Svizzera un’attività dipendente per conseguire un guadagno personale, per questa attività è assicurata secondo la legge. 5 Non sono assicurate le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 200722 sullo Stato ospite che sono impiegate da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. Sono assicurate le persone che sono impiegate da una di queste organizzazioni che non offre loro una protezione equivalente contro i postumi di infortuni e malattie professionali.23 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657). 20 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657). 23 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076657). |