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Art. 33 Adeguamento delle rendite complementari 75
1 Se una rendita di vecchiaia dell’AVS succede a una rendita dell’AI, non si procede a un nuovo calcolo della rendita complementare. 2 Le rendite complementari sono rettificate quando:
75Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3456). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023914). 78 Introdotta dall’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |